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La Fondazione Franco Fossati è stata costituita il 7 marzo 2007.
L'atto costitutivo è registrato a Milano (repertorio n. 65638, raccolta n. 11940).

STATUTO
"FONDAZIONE FRANCO FOSSATI"

Art. 1
Costituzione

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Franco Fossati" con sede in Milano, Via Calzecchi 10. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
La fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.


Art. 2
Scopi

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte.
In particolare, la Fondazione intende porsi quale istituzione culturale permanente per la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio artistico, materiale e immateriale, che ha contribuito alla formazione dell'immaginario collettivo e alla sua evoluzione e trasformazione nel corso del tempo e nei diversi Paesi, attraverso le più diverse forme di comunicazione e di espressione, operando in senso multimediale, valorizzando l'arte sequenziale, l'uso dell'immagine disegnata e animata, la letteratura popolare nelle sue forme scritte e illustrate, i mezzi di riproduzione e diffusione come la stampa, il cinema, la radio, la televisione e l'informatica.


Art. 3
Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
f) promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché spettacoli o altro tipo di iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e museale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
g) svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, volte all'arricchimento, alla promozione, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale artistico;
h) sviluppare attività didattica sia di aggiornamento sia formativa per le nuove professionalità, anche con progetti di formazione a distanza;
i) collaborare con enti ed istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali per la conservazione, tutela, conoscenza e promozione, valorizzando il patrimonio affidato alla Fondazione stessa e garantendone la gestione, la fruizione e l'accesso al pubblico, anche mediante la creazione di biblioteche, musei, cineteche e centri di documentazione;
j) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica e alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
k) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai settori dell'editoria, della multimedialità, degli audiovisivi in genere e del World Wide Web, nei limiti delle leggi vigenti in materia;
m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; la Fondazione potrà consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.


Art. 4
Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.


Art. 5
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;
– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni, contributi, donazioni, eredità, legati e sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzata ed eventuali eccedenze di bilancio consuntivo che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.


Art. 6
Fondo di Gestione

Alle spese occorrenti al funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione provvederà con:
– le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
– le entrate da attività istituzionali nonché i proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività accessorie, strumentali e connesse a quelle istituzionali;
– ogni altra entrata che non sia espressamente destinata al fondo di dotazione.


Art. 7
Beni in concessione

La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili o immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al diritto d'uso non entra a far parte del patrimonio dell'ente concessionario. In ogni caso, i beni mobili o immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano in disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni o in caso di scioglimento della Fondazione.


Art. 8
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Indirizzo approva entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Art. 9
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatore Promotore;
– Fondatori;
– Partecipanti.


Art. 10
Fondatore Promotore

Fondatore Promotore è Furio Fossati.
Egli potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.


Art. 11
Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutiv nonché coloro che hanno aderito alla Fondazione, nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto.
Qualora il numero dei Fondatori sia inferiore a cinque, i Fondatori superstiti dovranno cooptare altri soggetti in sostituzione, con deliberazione comune adottata a maggioranza, in modo che in perpetuo il numero dei Fondatori sia possibilmente pari a cinque.


Art. 12
Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipante" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.
I Partecipanti sono accettati con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla riunione. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.


Art. 13
Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'estero.


Art. 14
Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali e alle strutture funzionali della medesima.


Art. 15
Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
– trasformazione, fusione e scissione;
– trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
– ricorso al mercato del capitale di rischio;
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Indirizzo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Fondatore Promotore ed i Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.


Art. 16
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio d'Indirizzo;
– il Consiglio di Gestione;
– il Presidente;
– il Comitato Scientifico;
– l'Organo di consulenza tecnico contabile.


Art. 17
Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, compresi da un minimo di tre ad un massimo di diciannove.
La composizione è la seguente:
a) il Fondatore Promotore, o persona dal medesimo designata ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, salvo rinuncia;
b) un membro in persona di ciascun Fondatore, salvo rinuncia;
c) fino a due membri nominati dal Fondatore Promotore;
d) fino a tre membri scelti e nominati tra i Partecipanti dai membri di cui sub a) e b).
I membri sub c) e d) del Consiglio d'Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.
Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo.
Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
– stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
– stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla loro nomina;
– approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
– nominare al proprio interno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
– nominare i membri del Consiglio di Gestione;
– nominare l'Organo di consulenza tecnico contabile;
– nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;
– nominare, ove opportuno, un Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, durata della carica, compiti e modalità di funzionamento;
– deliberare eventuali modifiche statutarie;
– deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole del Fondatore Promotore e del Presidente della Fondazione.


Art. 18
Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da tre a cinque membri.
La composizione sarà la seguente:
– il Presidente della Fondazione;
– il Fondatore promotore ovvero persona dal medesimo designata ai sensi dell'articolo 10;
– fino ad altri tre membri, nominati dal Consiglio d'Indirizzo, scegliendoli anche tra persone esterne alla Fondazione.
I membri del Consiglio di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.
Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio d'Indirizzo.
In particolare provvede a:
– predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
– proporre e predisporre regolamenti da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
– nominare i direttori e i responsabili delle diverse attività e dei progetti della Fondazione, determinandone le retribuzioni e la qualifica del rapporto;
– deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
– predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
– proporre l'individuazione di eventuali nuove iniziative della Fondazione o modifiche delle esistenti.
Il Consiglio di Gestione, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge, può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabile che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente tanto in prima quanto in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.


Art. 19
Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato tra i propri membri dal Consiglio d'Indirizzo, che presiede, ed è anche Presidente del Consiglio di Gestione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli, inoltre, può convocare i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in assemblea non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato; in caso di mancata nomina del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.


Art. 20
Organo di Consulenza tecnico contabile

L'Organo di consulenza tecnico contabile è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. L'Organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Tale Organo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. L'Organo di consulenza tecnico contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.


Art. 21
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Indirizzo disporrà con deliberazione, nominando il liquidatore, che il patrimonio venga restituito, ove possibile agli originari proprietari e, negli altri casi, sia devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.


Art. 22
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.


Art. 23
Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

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