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L'Associazione Franco Fossati è stata costituita il 27 maggio 1997 L'atto costitutivo è stato registrato a Milano (Atti Pubblici, n. 12191/1A, 12.6.97) Soci fondatori: Furio Fossati, Luigi Filippo Bona, Sergio Giuffrida, Alfredo Castelli, Gianfranco Goria, Liviano Riva Statuto dell'Associazione Franco FossatiArt. 1 E' costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata Associazione Franco Fossati a ricordo dello studioso e nel rispetto della sua memoria. Art. 2 L'Associazione ha sede in Milano, via del Caravaggio n. 3. Art. 3 L'Associazione ha per scopo: Nell'esercizio di tale attività e in conformità alle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà istituire, anche mediante appalto a terzi, centri di distribuzione di prodotti relativi alla comunicazione riservati ai propri associati, nel cui ambito essi potranno effettuarne l'acquisto. Il primo ambito di attività specifico sarà quello del fumetto. Successivamente saranno attivati i settori fantascienza, cinema, televisione, illustrazione, umorismo, pubblicità, letteratura gialla e nera, figurine, grafica, satira, carte povere, letteratura popolare, cultura latino-americana e quant'altro attinente all'immaginario popolare. Art. 4 L'Associazione elabora e realizza specifici progetti di intervento nel campo delle attività elencate al punto 3, con la possibilità di instaurare di volta in volta rapporti e collaborazioni con organismi associativi, istituzioni culturali, enti pubblici o privati, in Italia e all'Estero, pur mantenendo sempre la più completa indipendenza nei loro confronti. Art. 5 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
Art. 6 L'Associazione ha durata illimitata e i suoi esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Art. 7 Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo. Art. 8 L'Associazione è aperta a tutti senza distinzione di nazionalità e nel rispetto delle opinioni individuali.
Art. 9 L'essere socio dell'Associazione comporta l'adesione allo Statuto, alle modificazioni di esso e ai regolamenti interni. Art. 10 La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per non aver rinnovato il pagamento della quota, e per esclusione. Art. 11 Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Art. 12 L'Assemblea degli associati può deliberare a maggioranza l'esclusione di un associato nei casi in cui reputi la permanenza dell'associato incompatibile con le finalità dell'Associazione. Art. 13 I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione. Art. 14 Categorie di soci:
I soci onorari e i soci "junior" non hanno diritto di voto in assemblea. I soci fondatori sono gli unici che possono essere membri del Consiglio Direttivo e il voto di uno di essi equivale al voto di cento soci ordinari.
Art. 15 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sei fino a un massimo di trenta membri eletti dall'assemblea generale, che ne fissa il numero. Può essere eletto qualunque socio purché abbia compiuto la maggiore età e sia in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 16 In caso di dimissioni, decesso o di qualsiasi altro impedimento di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida all'assemblea. Chi surroga Consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzitempo o per morte o per altra causa, rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consigliere da lui surrogato. Art. 17 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno metà dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Art. 18 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nessuno escluso. Determina la quota annuale di iscrizione compila i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione. Art. 19 Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Art. 20 L'assemblea è costituita dai soci dell'Associazione.
Art. 21 Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci fondatori, i soci promotori e i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione. Ciascun socio potrà rappresentare nell'Assemblea uno o più soci fino a un massimo di tre, presentando al Presidente dell'Assemblea delega scritta da parte dei rappresentati. Art. 22 L'Assemblea ha il potere di eleggere il Consiglio Direttivo, approvare il bilancio di esercizio, modificare lo statuto o sciogliere l'Associazione, conferire la qualifica di socio promotore e di socio onorario su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 23 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in eventuale sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Art. 24 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno il cinquantuno per cento dei voti degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti. I soci fondatori ed i soci promotori, ai fini del conteggio dei presenti, valgono tante presenze quanti sono i voti che essi rappresentano. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti presenti. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, sono necessari almeno due terzi di voti favorevoli sul totale dei voti degli aventi diritto. Art. 25 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, che in ogni modo deve essere fatta per scopi di pubblica utilità o verso associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe od affini.
Art. 26 Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'organizzazione e i suoi organi, esclusa ogni altra giurisdizione, sono sottoposte alla competenza di tre Probiviri nominati dal Consiglio Direttivo o, se questo è parte in causa, uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i due così nominati, i quali tutti decideranno inappellabilmente secondo equità ed anche a maggioranza. Art. 27 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile in materia di Associazioni. Letto, confermato e sottoscritto.
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